L'Aquila. Basilica di Collemaggio. Rosone principale. XIII-XIV secolo

martedì 7 settembre 2010

La Costituzione della Repubblica Italiana

Era il 22 dicembre 1947. L'Italia esule dalla follia della Seconda Guerra Mondiale non si dava per vinta certa dei suoi secoli di Storia alle spalle quale terreno fertile per un nuovo futuro. In quella notte, nell'imminenza del Natale, presso il Palazzo Giustiniani in Roma, l'Assemblea Costituente, guidata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola approvava la Costituzione della Repubblica Italiana, che sarà promulgata il 27 dicembre, e il 1 gennaio 1948 entrò in vigore essendo stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298. Di fatto sostituisce lo Statuto Albertino che è rimasto in vigore anche nel ventennio fascista. La necessità di una nuova Costituzione deriva dalla presa di coscienza da parte della popolazione dei mali provocati dalla dittatura mussoliniana, una ditattura tuttavia atipica se la si confronta coi fenomeni simili di quegli stessi anni che venivano realizzandosi in Europa, in quanto, contrariamente a quanto si possa pensare a una prima lettura piuttosto superficiale, il potere non si concentrò in tutta la sua integrità nella persona del Duce che ha sempre riconosciuto legittima la figura del capo dello stato rappresentato dalla persona del Re. Con l'entrare in Parlamento dei partiti antifascisti la monarchia, ormai compromessa col regime e quindi messa in discussione, non potè riproporre nuovamente la vecchia Carta Albertina. Si giunse quindi al compromesso della "Tregua istituzionale" grazie alla quale i poteri passarono dal Re Vittorio Emanuele III al suo figlio Umberto II divenendo "Luogotenente del Regno" mettendo da parte le mansioni istituzionali. Il decreto luogotenenziale indisse il primo suffragio universale del dopoguerra nel giugno 1944 grazie al quale vennero eletti i membri dell'Assemblea Costituente. Il diritto al voto alle donne fu esteso nel febbraio 1945 e il 2 giugno 1946 fu indetto il fondamentale referendum popolare grazie al quale il popolo italiano scelse come propria forma di governo la Repubblica con il 54% delle preferenze contro il 46% per la Monarchia. Il Re Umberto II, incoronato il 9 Maggio, lascia l'Italia il 13 giugno; decadendo definitivamente ogni suo titolo, il 18 giugno 1946 è da considerarsi la data ufficiale della nascita della Repubblica Italia (e non il 2 giugno, come viene impropriamente indicato da gran parte della storiografia). Contemporaneamente si svolsero anche le elezioni dell'Assemblea Costituente avvalendosi di un sistema proporzionale con 556 seggi distribuiti in 31 collegi elettorali. Risulterà così formata: Democrazia Cristiana, 35,2% dei voti e 207 seggi, Partito Socialista, 20,7% dei voti e 115 seggi, Partito Comunista 18,9% dei voti e 104 seggi, Liberali 6,8% dei voti e 41 seggi, Partito Rpubblicano 4,4% dei voti e 23 seggi, Partito d'Azione 1,5% dei voti e 7 seggi. Uomo qualunque, gruppo di reduci fascisti, ottennerà il 5,3% dei voti e 30 seggi, ma rimasero fuori dal coro. Il "Compromesso costituzionale" garantì il buon esito della stesura della Carta consistente in una commistione di concezioni politiche diverse, risultato di reciproche rinunce e successi.
I 139 articoli che la compongono sono suddivisi in tre sezioni:
- I principi fondamentali (artt. 1-12), nei quali sono enunciati i basilari principi personalista, di laicità, pluralista, lavorista, democratico, di uguaglianza, solidarista, internazionalista e pacifista;
-La prima parte, diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54), che sono i rapporti civili (artt. 13-28, libertà individuali, libertà collettive, diritto penale), i rapporti etico-sociali (artt. 29-34, la famiglia, la salute, l'arte e la cultura, la scuola), i rapporti economici (artt. 35-47, l'organizzazione del lavoro) e i rapporti politici (artt. 48-54, le elezioni, i partiti, le tasse, i doveri);
- La seconda parte, l'ordinamento della Repubblica (artt. 55-139), è diviso a sua volta i sei titoli: il primo titolo tratta del Parlamento (le Camere, artt. 55-69, e la formazione delle Leggi, artt. 70-82), il secondo titolo tratta dal Presidente della Repubblica (artt. 83-91), il terzo titolo tratta del Governo (il Consiglio dei Ministri, artt. 92-96, la Pubblica Amministrazione, artt. 97-98, e gli Organi Ausiliari, artt. 99-1000), il quarto titolo tratta della Magistratura (Ordinamento giurisdizionale, artt. 101-110, e Norme sulla Giurisdizione, artt. 111-113), il quinto titolo tratta delle Regioni, delle Province e dei Comuni (artt. 114-133), e il sesto titolo tratta delle Garanzie Costituzionali (la Corte Costituzionale, artt. 134-137, e la revisione della Costituzione e le leggi costituzionali, artt. 138-139). Ai 139 articoli canonici segue un'appendice di 18 disposizioni transitorie e finali riguardanti situazioni relative al trapasso dal vecchio al nuovo regime e destinate a non ripresentarsi.
La Costituzione della Repubblica Italiana è l'unica garante per la Nazione d'Italia di tutti i principi di libertà e sovranità popolare, su di essa di poggia la sua identità civica e istituzionale ed essa ne è il cartellino da visita alle altre Nazioni del mondo. Tutti noi abbiamo il diritto e il dovere, in quanto cittadini d'Italia, di osservare, promuovere e far rispettare la nostra Costituzione, in nome della nostra Patria e di tutti coloro che nel corso della Storia hanno sacrificato la loro vita al fine di consegnare a noi un mondo non perfetto, ma sicuramente migliore rispetto a quello che loro hanno trovato. E' in nome soprattutto di essi che dobbiamo tenere alta la nosta Costituzione.
I 12 articoli dei principi fondamentali sono quelli che più di tutti esprimono le voce di quella che è una vera è propria Carta d'Identità dell'Italia.
Articolo 1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società.
Articolo 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali: attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Articolo 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Articolo 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Articolo 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Articolo 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustiuzia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Articolo 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
W l'Italia!!!
http://www.cortecostituzionale.it/istituzione/lacorte/fontinormative/lacostituzione/costituzione.asp

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